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11/09/2024 – ADR – Corso di formazione base e in materia di sicurezza ADR

DATA DEL CORSO: Mercoledì 11 settembre 2024

ORARIO: dalle 09.00 alle 12.00

DURATA: 3 ore

I corsi svolti in videoconferenza risultano conformi alle più recenti prescrizioni normative ed equiparati ai corsi “frontali”

MODALITÀ DI ACCESSO: per accedere alle azioni formative è necessario essere in possesso dei seguenti dispositivi.

PC (o smartphone, tablet) con connessione ad Internet;
Microfono;
Auricolari/Cuffie;
N.B. La videoconferenza verrà registrata e durante la stessa verranno effettuati degli screenshot (da conservare) come prova della presenza fisica dei discenti.

DESTINATARI: Persone il cui campo di attività comprende il trasporto di merci pericolose, compresi i rifiuti.

CBF srl si rende disponibile a studiare percorsi formativi, per gruppi di oltre 10 persone, specifici ed adattati alle particolarità dell’azienda: per maggiori informazioni è possibile scrivere a info@cbfservice.it

140.00 IVA esclusa

LEGISLAZIONE
L’Accordo internazionale per la sicurezza del trasporto delle merci pericolose (ADR), secondo l’art. 14 della Direttiva 2022/2047/UE, stabilisce le norme per garantire la sicurezza delle persone e la protezione dell’ambiente durante il trasporto di merci pericolose.
Esso dispone un preciso obbligo di formazione per tutti gli addetti che a qualsiasi titolo trasportano, spediscono e/o preparano al trasporto merci pericolose, compresi i rifiuti pericolosi.

PREMESSA
La formazione generale e in materia di sicurezza prevista dall’ADR vale per tutte le persone che in azienda partecipano, a vario titolo, alla gestione delle merci pericolose.
Questa formazione deve essere integrata sulla base dell’effettivo ruolo operativo dei partecipanti.
Secondo quanto indicato nel capitolo 1.3 del ADR 2023, le persone il cui campo di attività comprende la spedizione, il carico-scarico, l’imballo, il riempimento o il trasporto di merci pericolose devono avere una formazione rispondente alle esigenze che le loro attività e responsabilità comportano durante il loro svolgimento.

I dipendenti devono essere addestrati conformemente all’1.3.2 prima di assumere delle responsabilità e devono svolgere funzioni, per le quali la formazione richiesta non è stata fornita, solo sotto la supervisione di una persona addestrata.

La formazione di cui al 1.3.2 si divide in:

  1. Formazione di base e in materia di sicurezza (qui proposta)

Il personale deve familiarizzare con le prescrizioni generali delle disposizioni concernenti il trasporto di merci pericolose, deve avere una formazione sui rischi e sui pericoli che presentano le merci pericolose, in misura proporzionata alla gravità dei rischi di ferite o d’esposizione derivanti dal verificarsi d’incidenti durante il trasporto di merci pericolose, compreso il loro carico e scarico.

La formazione deve mirare a sensibilizzare sulle procedure da seguire per la movimentazione in condizioni di sicurezza e negli interventi d’emergenza.

  1. Formazione specifica (non compresa nel corso qui offerto)

Il personale deve avere una formazione direttamente proporzionale ai suoi compiti e alle sue responsabilità, sulle prescrizioni delle regolamentazioni concernenti il trasporto di merci pericolose.

Tale formazione potrà essere concordata in base alle effettive peculiari necessità.

 

Aggiornamento

La formazione inoltre deve essere periodicamente integrata con corsi di aggiornamento per tenere conto dei cambiamenti nelle regolamentazioni.