Il Datore di Lavoro, di qualsiasi attività, ha l’obbligo di assicurare la presenza di lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, nonché di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato (D.Lgs. 626/1994, art. 4, comma 5, lett. a).
Per tali lavoratori sussiste l’ulteriore obbligo, sempre in capo al Datore di Lavoro, di assicurare una adeguata formazione ed addestramento.
Le modalità ed i contenuti minimi che regolano la formazione degli addetti antincendio sono indicati nel nuovo decreto sulla sicurezza in materia di antincendio, che sostituisce il precedente D.M. 10 marzo 1998 sulla gestione e formazione antincendio nei luoghi di lavoro (abrogati l’art. 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5, 6 e 7 del D.M. 10 marzo 1998), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 settembre 2021. Il decreto è in vigore dal 04/10/2022.
Per le attività formative vengono individuati tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio con la seguente codifica:
- Livello 1 -> Ex rischio basso
- Livello 2 -> Ex rischio medio
- Livello 3 -> Ex rischio alto
Il D.M. 02/09/2021 fissa con precisione il periodo di aggiornamento ogni 5 anni per tutti i livelli.