L’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 specifica che, tutti gli utilizzatori del carrello elevatore devono essere formati con specifico corso di abilitazione per poter manovrare questo tipo di attrezzatura nelle corrette procedure e rispettando le norme di sicurezza.
I carrelli si suddividono in 3 categorie, per le quali è prevista una specifica formazione, che sono:
Carrelli industriali semoventi, qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo su sedile.
Carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, non girevoli, utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di sollevamento non deve essere girevole o comunque non deve presentare un movimento di rotazione maggiore di 5° rispetto all’asse longitudinale del carrello.
Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi, attrezzature semoventi dotate di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, utilizzate per movimentare carichi ed azionate da un operatore a bordo su sedile.