LEGISLAZIONE
Secondo l’art.37 del D.lgs. 81/08 il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza.
PREMESSA
L’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 ha modificato contenuti e modalità di fruizione della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro stabilita dall’ art. 37 del D.lgs. 81/2008.
La formazione deve avere una durata variabile in funzione della categoria di rischio dell’azienda e deve articolarsi in due moduli distinti:
formazione generale della durata non inferiore a 4 ore, dedicato alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
formazione specifica della durata minima di 4, 8 o 12 ore, a seconda che il settore di attività sia inserito nella classe di rischio basso, medio o alto.